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Diritti successori del coniuge superstite separato o divorziato
Doveri e Diritti - Doveri e diritti dei coniugi

Nell’ambito dei rapporti tra familiari un problema di particolare rilievo è, sicuramente, quello relativo ai diritti successori spettanti al coniuge qualora sia intervenuta una separazione, divorzio, cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Per ognuna di tali cause di sospensione o estinzione della vita matrimoniale vige una regolamentazione diversa.

Nel caso di separazione bisogna anzitutto distinguere se la stessa sia stata pronunciata con addebito o meno al coniuge superstite con sentenza passata in giudicato.

Nel caso di addebito spetterà al superstite un assegno vitalizio a condizione che lo stesso già godesse degli alimenti legali all’atto dell’apertura della successione. L’assegno sarà commisurato alla sostanza ereditaria, alla qualità ed al numero degli eredi legittimi ed in ogni caso non potrà superare il valore degli alimenti.

Stessa disciplina si applica nel caso in cui la separazione sia stata addebitata ad entrambi i coniugi.

Invece quando al coniuge superstite non sia stata addebitata la separazione, a quest’ultimo spetteranno gli stessi diritti successori di un coniuge felicemente sposato.

Situazione molto meno rosea, invece, per il coniuge divorziato. Quest’ultimo avrà diritto, infatti, ad un assegno periodico a conto dell’eredità soltanto ove si verifichino due condizioni: che già gli fosse stato riconosciuto, con la sentenza di divorzio passata in giudicato ed a carico dell’altro coniuge, il diritto all’assegno divorzile e che lo stesso si trovi in uno stato di bisogno.

Il valore dell’assegno sarà determinato in base alle somme precedentemente godute, all’entità del bisogno, all’eventuale pensione di reversibilità, alle sostanze ereditarie, al numero e alla qualità degli eredi nonché alle loro condizioni economiche.

Nel momento in cui lo stato di bisogno dovesse venire meno (precisando che qualora lo stesso risorga il diritto all’assegno potrebbe nuovamente essere attribuito) o l’ex coniuge decidesse di contrarre nuove nozze cesserebbe anche il diritto in questione.

 

Donato De Rosa

 

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