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Vacanza rovinata e danni morali
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Considerate le sempre più frequenti disavventure vissute ogni anno da numerosi turisti ci sembra opportuno segnalare alla vostra attenzione la recente sentenza del 19 maggio 2003 della IX sezione del Tribunale civile di Roma ha ribadito, ancora una volta, la responsabilità dei tour operators per il c.d. danno da vacanza rovinata riconoscendo.

Inoltre, che lo stesso con il quale ci si riferisce comunemente al pregiudizio risentito dal turista-viaggiatore per non aver potuto godere in modo pieno e completo del viaggio organizzato, “costituisce nel nostro ordinamento un ’ ulteriore ipotesi legislativamente prevista in cui il danno morale è risarcibile” anche al di fuori dei limiti previsti dall’art.2059 Cc.

Tale affermazione che rappresenta, senza dubbio, il passo più significativo di questa sentenza ne richiama un’altra, ancor più celebre, della Corte di Giustizia europea, per la quale il consumatore di servizi turistici ha diritto al risarcimento anche di tale voce di danno derivante dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in esecuzione del contratto turistico.

Una nuova vittoria, dunque, contro i frequenti tentativi dei tour operators di “scaricare” sui terzi (prestatori di servizi di cui si siano eventualmente serviti e nei confronti dei quali, comunque, è riconosciuto il diritto di rivalersi) ogni responsabilità nei confronti dello sfortunato turista.

 

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